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FAQ

Compensi

A chi mi posso rivolgere per avere un confronto per onorari non previsti nella tariffa professionale?

Il riferimento diretto è l’Ordine di appartenenza. Nello specifico è istituzionale la presenza di una Commissione Compensi che oltre ad avere il compito di istruire le richieste di Opinamento o di parere di Congruità, può effettuare consulenza agli Iscritti. Occorre contattare la Segreteria e formulare un quesito scritto che sarà gestito dalla Segreteria stessa per avere adeguata risposta o fissare un incontro diretto con il responsabile della Commissione o direttamente con la Commissione sulla base della complessità del caso sottoposto.

Per progetti in via d’urgenza che percentuale massima posso concordare con il committente?

Con l’abolizione dei minimi tariffari e poi delle tariffe, questo paramento è lasciato all’accordo fra le parti ed è legato alla complessità della prestazione e alla urgenza della stessa. Nelle vecchie tariffe (L. 143/49 non più in vigore) la speciale urgenza dava la possibilità di applicare una maggiorazione all’onorario base (ora onorario pattuito fra le parti) per una percentuale pari al 15% e recita: L’ultimo comma dell’art. 2 della Tariffa stabilisce la maggiorazione del 15% per speciale urgenza di tutti gli onorari indicati, “salvo diversa pattuizione tra le parti” di detta percentuale. Detta maggiorazione deve risultare dal documento d’incarico, che ne attesti l’accettazione da entrambe le parti indicando le prestazioni da svolgere con urgenza. E’ inoltre logico che vadano escluse dalla maggiorazione le prestazioni parziali per direzione lavori, liquidazione ed assistenza al collaudo, come pure le competenze aggiuntive effettuate in corso d’opera. Non è applicabile a compensi espressi a discrezione per aver già considerata l’urgenza nel valutarne l’importo. (GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE PARCELLE – Legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, edita dalla Federazione degli ordini degli architetti dell’Emilia Romagna). In altro ambito, e precisamente nel DM 20/07/2012 n. 140 (sempre incarichi privati senza CONTRATTO), all’art. 18 “Maggiorazioni e riduzioni” si legge: … per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100% rispetto a quella altrimenti liquidabile.

L’equo compenso è quello desunto dal calcolo delle ex Tariffe?

Il concetto di Equo Compenso è un concetto molto recente (novembre 2017), con l’approvazione della Legge dello Stato 04/12/2017 n. 172, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
La norma, che va a modificare la Riforma delle professioni del 2012, intende tutelare il professionista in caso di squilibrio contrattuale e integra, anche dal punto di vista economico, quanto previsto già dal cd. Jobs act autonomi.
In particolare prevede:
il compenso delle prestazioni professionali deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Per le professioni ordinistiche l’equo compenso sarà valutato tale in rapporto alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale . (Manca un riferimento concreto per le professioni che non sono soggette a tali norme ministeriali)
Si applica a tutte le professioni, incluse quelle senza Ordini o Albi, che svolgono prestazioni nei confronti di: banche, assicurazioni e grandi imprese.
Integrando quanto già previsto dal Jobs act dei lavoratori autonomi, vengono considerate prive di effetto le clausole contrattuali che possono danneggiare il lavoratore autonomo, come ad esempio: la modifica unilaterale del contratto da parte del committente, il recesso senza congruo preavviso nel caso di contratto con prestazione continuativa, il contratto non in forma scritta.
Unica certezza è la sottoscrizione di un CONTRATTO che definisca l’incarico, ma anche i compensi, le metodologie di calcolo, le inclusioni e le esclusioni. Le Tariffe NON sono più vigenti. Possono essere prese a riferimento solo se concordate in un CONTRATTO sottoscritto dalle parti.

Nell’ambito delle consulenze Tecniche sono sempre obbligato a redigere il disciplinare d’incarico?

Bisogna precisare che le consulenze tecniche hanno differenti connotati; Consulenza tecnica di parte (CTP) o consulenza stragiudiziale e allora si configura come un incarico provato e pertanto necessita obbligatoriamente di un CONTRATTO.
Consulenza tecnica d’ufficio (CTU), in questo caso c’è la nomina diretta da parte di un Giudice che stabilisce, attraverso il quesito, l’ambito di svolgimento dell’incarico e le tempistiche per svolgerlo, nonché tutti gli altri parametri utili e necessari per definire il compenso. Il compenso, in questo ultimo caso è regolato dal DM 182/2002.

CTU

La parcella del CTU: i criteri di liquidazione degli onorari del consulente tecnico

L’art.49 del D.P.R. 115/2002 prevede il diritto per gli ausiliari del Magistrato di ricevere, a fronte della prestazione esercitata, le seguenti compensazioni: onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute per portare a compimento l’incarico.
L’art. 50 del D.P.R. 115/2002 demanda la misura degli onorari alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia di cui all’Allegato al D.M. 30.05.2002. Si distinguono quattro tipi di onorari: fissi e variabili.

• fissi – per quelle tipologie di incarico nelle quali la determinazione del grado di difficoltà e di impegno è tale che risulta agevole stabilire, a priori, l’esatta misura del compenso (solitamente riferiti ad attività estranee alla competenza degli architetti);

Quando la natura complessa delle indagini non permette di predeterminare l’importo, le tabelle prevedono criteri di liquidazione variabili

• variabili da un minimo a un massimo;
• variabili a percentuale;
• variabili a tempo.

Quali riferimenti si hanno in materia di compensi per prestazioni in qualità di CTU incaricato dal Tribunale?

In materia di liquidazione degli onorari e delle spese che competono ai periti e ai consulenti tecnici in qualità di Consulente tecnico d’ufficio del Tribunale, la normativa vigente è la seguente:

  • Legge n.319 del 8/07/1980 di cui rimane valido solo art. 4, come modificato dall’art. 1 del D.M. 30/05/2002;
  • D.P.R. n.115 del 30/05/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 168, 170, 275);
  • D.M. n.182 del 30/05/2002 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”; con Allegato al D.M. n.182 del 30/05/2002 “Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”.

Diritto d'autore

Come posso provare la proprietà intellettuale di un progetto o di un’opera?

La Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, già dall’anno 2012, ha promosso l’iniziativa “Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d’autore, una prova in più per la creatività”.

Con tale iniziativa, la Direzione Generale ha diffuso le informazioni riguardanti il Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla Legge sul diritto d’autore ex art. 103 Legge 2 2 aprile 1941, n.633, la sua funzione di efficacia e la possibilità da parte dell’autore di precostituirsi una prova circa la paternità dell’opera dallo stesso realizzata e del fatto della sua pubblicazione.

Il materiale informativo riguardante detto Registro, nonché quello relativo alle formalità per effettuare il deposito delle opere e dei progetti è reperibile al seugente link:

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/dirgenerale/servizioiii/guida

Si richiede chiarimento in merito ai diritti di pubblicazione di un proprio lavoro, nel caso in cui i committenti non autorizzino la pubblicazione di immagini relative alla loro proprietà. Quali sono i diritti del progettista come autore dell’opera? E’ possibile pubblicare comunque alcune immagini omettendo luogo e nome dei proprietari?

Occorre fare riferimento alla normativa relativa al diritto d’autore per le opere oggetto di progettazione.

Il Committente, quale destinatario della prestazione progettuale, acquisisce, in assenza di diversa convenzione contrattuale, gli elaborati di progetto e con essi i conseguenti diritti di pubblicazione dell’opera stessa.

Rimane, tuttavia, inviolato il diritto del professionista alla paternità dell’opera, ovvero al riconoscimento dovuto quale autore dell’opera stessa (diritto d’autore).

Pure in assenza di previsione contrattuale e di autorizzazione della committenza, il professionista potrà, comunque, fotografare e pubblicizzare le immagini relative all’opera da lui progettata rivendicandone, quindi, la paternità; non è tuttavia da escludersi che, proprio per l’assenza di previsione contrattuale, la committenza potrebbe dal luogo ad azioni volte a contestare ed inibire la pubblicizzazione delle immagini di cui sopra.

Sarebbe quindi preferibile che il professionista, preliminarmente, rendesse edotta la committenza dell’intenzione di fotografare e pubblicizzare quanto da lui realizzato.

Scarica la comunicazione prot. 4411 del 01/12/2015 del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

A seguito della progettazione di una recinzione con un particolare disegno, se questa viene riprodotta (variando solo il colore) senza preventiva autorizzazione in un cantiere limitrofo, è possibile rivendicare i diritti d’autore? In caso affermativo, come occorre procedere?

L’art. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge, specificatamente, sia i disegni e le opere dell’architettura, sia le opere del disegno industriale che presentino, di per sé, carattere creativo e/o valore artistico.

Nel caso di specie, l’architetto si qualifica quale titolare del diritto d’autore di un disegno di una recinzione, in seguito realizzata, che rientra nelle fattispecie tutelate dall’art. 2 della L. 633/1941.

Tale diritto, in base a quanto rappresentato, sembrerebbe essere stato leso per la riproduzione in un cantiere vicino, senza acquisire opportuna autorizzazione, della medesima recinzione già in precedenza realizzata, su disegno dell’architetto.

Sul punto, il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui: “il valore artistico di un ‘opera deve riscontrarsi nell’originalità dell’opera in sé, come espressione di creatività, anche modesta, come quella che, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingue quale prodotto singolare della personalità del suo autore” (Cass. 5.7.1990 n. 7077; Cass. 23.i.1969 n. 175).

Difatti non si può negare che le creazioni progettuali, quali quelle di un architetto, si connotano per il loro intrinseco valore figurativo e per quel grado di originalità che le distinguono dalla produzione corrente di tipologie analoghe portandole ad essere considerate oggetto di diritto d’autore ed in quanto tali oggetto di tutela, in ossequio alla Legge n. 633/1941.

Per rivendicare i propri diritti il professionista potrà dar corso ad autonoma azione giudiziaria nei confronti di colui o coloro che avessero, indebitamente, utilizzato l’opera dell’ingegno altrui.

Scarica la comunicazione prot. 4411 del 01/12/2015 del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

Disciplinare d'incarico

E’ obbligatoria la comunicazione al Committente della copertura assicurativa professionale?

Sì è obbligatorio. Lo stabilisce il Codice Deontologico all’art. 23 e 24.

E’ obbligatoria la sottoscrizione di una polizza assicurativa professionale?

Sì è obbligatoria. Lo stabilisce il Codice Deontologico all’art. 23 e 24.

Sono obbligato a informare il committente del massimale della mia polizza assicurativa?

L’obbligo è riferito alla presenza o meno di una assicurazione professionale. Le norme Deontologiche non esplicitano tale parametro. Risulta evidente che la copertura assicurativa deve essere proporzionata all’incarico ricevuto.

Come deve essere effettuata la stesura di una parcella per una prestazione professionale riferita a due progetti separati per cui l’Ordine ha rilasciato visto di congruità distinguendo le due prestazioni? Tale procedura è stata contestata dal CTU del Tribunale, causa contenzioso con l’impresa appaltatrice, che ritiene errato il calcolo dell’onorario come liquidato dall’Ordine che a suo avviso avrebbe dovuto essere effettuato considerando la prestazione effettuata come unica, assumendo a base di calcolo, la somma degli importo dei due progetti.

Parere espresso dal consulente legale dell’Ordine, su quesito specifico. Premesso, preliminarmente, che l’argomento oggetto di quesito rientra nell’assoluta ed esclusiva competenza dell’Ordine territorialmente competente, dall’esame di quanto allegato emerge con chiarezza che l’Ordine ebbe, all’epoca, già modo di esprimersi sulla valutazione e quantizzazione dei relativi compensi.
Allo stato solamente il giudice, ai sensi dell’art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, potrà “sentire” nel merito il parere del Consiglio dell’Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.
A fronte del contenzioso in essere, appare quindi strumentale quanto formulato dagli stessi richiedenti che, all’epoca, richiesero all’Ordine la liquidazione di due distinte prestazioni professionali riferite a due distinti progetti relativi ad altrettanti due differenti manufatti oggetto della prestazione progettuale.
L’elencazione degli elaborati prodotti lascierebbe intendere trattarsi di due diverse elaborazioni progettuali pur non essendo dato sapere se esse fanno capo a simili o distinte modalità di approccio ed analoghe o differenti tipologie di interventi proposti all’atto della stesura del progetto.
Ciò premesso e considerato, appare del tutto logico e ragionevole affermare che l’Ordine, a fronte della richiesta, non parrebbe titolato ad esprimere un parere ma, semmai, a liquidare nuovamente la parcella, emettendo, se del caso un nuovo visto di congruità in base a quanto emerso in sede di giudizio, e previa presentazione di nuove notule.
Giova, infine ribadire che rimane, comunque, nella discrezionalità dell’Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo, trattandosi di materia di sua specifica ed esclusiva competenza.

Cosa sono i Protocolli Prestazionali?

Trattasi di una pubblicazione (in tre volumi) a cura del Consiglio Nazionale Architetti. Si riferisce all’attività di progettazione, di direzione lavori e collaudo delle nuove opere in ambito privato.
Costituisce un contributo alla definizione di quelli che, per prassi, costume, scienza e disciplina corrente, vengono definiti come standard di buona pratica nell’espletamento di tali attività.
Tale manuale è integrato da un corpus di sussidi operativi e atti contrattuali tipici che possono essere di aiuto ai professionisti, in particolare ai più giovani.
Gli standard prestazionali non hanno una diretta valenza deontologica, nondimeno costituiscono un utile riferimento per la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti che la norma ritiene debbano essere “sempre” chiari e completi.
L’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto con il cliente impone, infatti, al professionista di chiarire l’elenco e lo standard delle prestazioni che fornirà.
Uno dei volumi della pubblicazione stabilisce un raccordo preciso tra le attività professionali descritte e che normalmente oggi caratterizzano il processo edilizio nel settore privato e gli onorari di riferimento che la tariffa propone e che saranno liberamente contrattati e definiti tra le parti (come il c.c. prevede), una volta che siano stati descritti l’elenco e la consistenza delle attività richieste e che il professionista si impegna ad eseguire. Il rapporto è basato sulle indicazioni dei Lavori Pubblici e ha anticipato quanto poi regolato con il Decreto 140/2012 (definizione dei compensi per incarichi privati in assenza di contratto).
Una copiosa raccolta giurisprudenziale, suddivisa per argomenti, ed un riepilogo di tutta la legislazione tecnica vigente nel settore, completa la pubblicazione con la quale il Consiglio Nazionale apre una propria collana editoriale.
PER SCARICARE I PROTOCOLLI PRESTAZIONALI

Quali sono i dati importanti da verificare per tutelare il committente ed evitare problemi anche in fase di Direzione Lavori?

Già il CONTRATTO costituisce lo strumento per definire il rapporto Professionista/Committente. Vi sono aspetti comunque che esulano dal contratto, ma fanno riferimento a Norme Inderogabili e che pertanto non possono essere stravolte e inserite nel medesimo creando delle deroghe a tali norme. Si possono “pattuire” alcune deroghe a tutela dell’uno o dell’altro (solamente su Norme derogabili). In particolare si evidenzia “il Principio di Solidarietà” che potrebbe coinvolgere il Professionista anche per assenza dei reali responsabili (Committente e Impresa). Tale particolarità deve essere esplicitata nel CONTRATTO.

Cosa sono i Consensi Informati?

I Consensi Informati rappresentano un allegato al CONTRATTO. Sono redatti per dare al Committente un’Informazione dettagliata sullo svolgimento dell’incarico e sulle possibili variazioni che si possono verificare. Possono essere redatti anche in tempi successivi, in seguito al mutare delle situazioni. Necessitano di un costante aggiornamento, in modo da informare il Committente sugli eventuali cambiamenti dei patti contenuti nel CONTRATTO e ricevere il relativo consenso. Tale documento può essere molto utile al Professionista in riferimento alle responsabilità professionali derivate da possibili “scelte” della committenza effettuate senza un adeguato coinvolgimento del Professionista.
PER SCARICARE I MODELLI DI CONSENSI INFORMATI

Come deve essere formulata una Notula Professionale?

La NOTULA è un documento di sintesi dei compensi riferiti alle prestazioni eseguite e contenute nel CONTRATTO. Rappresenta una sorta di SAL dei compensi maturati. E’ il documento che viene presentato al Committente per ottenere il relativo pagamento sulla base delle scadenze definite nel CONTRATTO. Si può anche chiamare NOTA PROFORMA e NON costituisce un documento fiscale; infatti dovrà essere sempre seguita dall’emissione di una regolare FATTURA.

Si può far firmare il preventivo e vale come contratto?

Il preventivo è un allegato al CONTRATTO e NON LO SOSTITUISCE.
Qualora ci si trovi in presenza del solo preventivo, non sono soddisfatti gli obblighi minimi definiti dalle Norme Deontologiche e pertanto il Professionista rischia una sanzione disciplinare.

Quali sono le informazioni che obbligatoriamente un architetto deve comunicare al proprio cliente?

Il professionista deve sottoscrivere obbligatoriamente con il committente una CONTRATTO d’incarico.
Nel caso in cui non venga redatto, il professionista incorre in sanzioni disciplinari stabilite dalle norme deontologiche secondo quanto definito agli articoli 23 e 24 del CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI JUNIOR E PIANIFICATORI JUNIOR ITALIANI – Testo in vigore dal 1° settembre 2017 – Approvato nella Conferenza degli Ordini del 16 giugno 2017 – Deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 28 giugno 2017.

Quali sono gli allegati alla lettera di incarico/contratto?

1) Elenco delle prestazioni da effettuare
2) Schema di parcella
3) Nota privacy
4) Consenso Informato – (documento non obbligatorio)

approfondimenti

Quali sono i riferimenti per la determinazione dei compensi professionali?

DECRETO BERSANI: decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 e definitivamente convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006. Abolita la tariffa minima per i professionisti, con possibilità del cliente di negoziare la parcella.

DECRETO MONTI: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71). Col suo art. 9, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

140-2012: DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) (GU n.195 del 22-8-2012 ). Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2012

143-2013: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, recante il Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, in attuazione dell’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134).
Nel dettaglio, il citato art.5, comma 1 recita che «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (…) si applicano i parametri individuati con il decreto da emanarsi (…)».

Vacazioni: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – DECRETO 3 settembre 1997, n. 417.- Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.

Compensi CTU – Verificare apposita sezione delle presenti FAQ

Quali sono le caratteristiche che deve contenere obbligatoriamente (deontologicamente) un contratto/lettera di incarico?

Il Contratto deve contenere obbligatoriamente: preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali; criteri di calcolo dei compensi; grado di complessità dell’incarico; informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve altre sì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale; In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle norme deontologiche.

approfondimenti

INARCASSA

Posso richiedere la Deroga se ho già richiesto le 6 rate dei contributi minimi?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

Sì. Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2018. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

So che Inarcassa permette la Deroga ai contributi, conviene attivarla?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

La norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. Ad esempio nel  2018 è pari a 15.931 €. Ciò significa che chi ne fa domanda può non  versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2019, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Mentre il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).  La domanda va inoltrata entro il 30 maggio attraverso Inarcassa On-line e può essere annullata entro il 29 giugno dello stesso anno.

Questo è uno strumento che si dovrebbe utilizzare solo in situazioni di vera difficoltà, in quanto La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata, quindi in 12esimi e si potrebbe non avere l’intero anno solare di contribuzione. Si possono integrare gli importi non versati entro i 5 anni successivi ed assicurarsi l’intera annualità contributiva.

Ho vinto una gara con una PA e mi chiedono la Regolarità Contributiva, perché e che cosa è?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

È un documento che certifica la propria regolarità contributiva ( come se fosse il DURC richiesto alle imprese). Essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla normativa vigente, una condizione necessaria per l’affidamento di incarichi tramite procedure di appalto a professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria.

L’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici dispone infatti che un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla suddetta procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali.

Il certificato di regolarità contributiva – secondo i criteri stabiliti con deliberazione del CdA del 22/09/2015 – viene rilasciato qualora, alla data della richiesta, risultasse:

un debito (differenza tra somme dovute e somme versate) non superiore a 500,00 euro – limite considerato “non grave” ; l’omissione di pagamento della contribuzione minima riferita all’anno corrente (anno 2016 pari a euro 3.016,00), non considerato come elemento di irregolarità grave; un ricorso amministrativo o giurisdizionale pendente avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite).

L’assenza della dichiarazione relativa al reddito professionale e/o al volume di affari viene invece considerata una inadempienza grave e ostativa al rilascio del certificato di regolarità contributiva.

Si ricorda infine che la rateizzazione comporta il differimento del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento della prima rata prevista dal piano, se la stessa risulta essere di importo uguale o superiore a 500,00 euro. A tale fine il bollettino M.AV. elettronico della prima rata sarà disponibile su Inarcassa on line alla voce “Gestione M.AV.” dopo 5 giorni lavorativi dalla data di elaborazione del piano.

 

Dovevo pagare la prima rata dei minimi ma non ho i soldi per poterlo fare, cosa faccio ora?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

Bisogna attivare subito un ROP (Ravvedimento Operoso), accedendo alla propria area in Inarcassa On-line. Questo Istituto permette di beneficiare della riduzione delle sanzioni del 70%. Il ravvedimento è una leva accessibile per tutte le irregolarità commesse ed ancora non notificate dagli uffici: 1. Ritardata domanda di iscrizione; 2. Omessa, ritardata o infedele dichiarazione; 3. Ritardato versamento della contribuzione.

Se l’importo supera i 1.000,00 € possono essere richieste 10 rate quadrimestrali.

In ogni caso, è molto importante che un MAV che non si può pagare non venga nascosto nel cassetto, perche ad oggi le sanzioni rischiamo di essere quasi maggiori dell’importo dovuto.

Ho ricevuto una comunicazione da inarcasa nella quale mi notificano un debito e mi dicono che se accetto entro 30 giorno le sanzioni potranno essere ridotte del 30%. Non sono sicura di doverglieli dare cosa faccio?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

La comunicazione ricevuta è un Accertamento di un debito su un mancato versamento dei contributi. Può capitare che ci si dimentichi di pagare una rata. In questo caso, anche se si hanno dei dubbi sul dovuto o no, è meglio aderire perché in questo caso siamo davanti ad un ACA (Accertamento con Adesione) che ci permette di abbattere le sanzioni del 30%. Si potrà scegliere anche se pagare in un’unica soluzione o tramite rate suddivise su 36 mesi. In seguito ci sarà tutto il tempo di esaminare la documentazione ed in caso contestare eventuali importi non dovuti. Al contrario si rischia di oltrepassare i 30 gg. e di dover pagare sanzioni molto più alte. Maggiori dettagli si possono trovare sul Regolamento Previdenziale 2012 –  Art. 10 – Pagamento dei contributi

Sono stato dipendente da settembre 2016 a giugno 2017 come professore in un istituto scolastico, per poi essere riconfermato a settembre 2017. Quindi a settembre 2016 mi ero cancellato da Inarcassa che però ora pretende che io paghi i contributi di luglio ed agosto. Perché?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

Perché nell’accettare l’incarico da dipendente hai comunque scelto di tenere la P.Iva aperta in modo da poter svolgere anche la libera professione, quindi nei mesi in cui eri assoggettato ad Inps, avresti dovuto versare anche a GSinps (se fatturavi), mentre finito il contratto avresti dovuto riscriverti ad inarcassa e ricominciare a pagare ad essa i tuoi contributi. In effetti a Luglio ed Agosto tu rientravi di nuovo nei tre criteri di iscrizione.

Mi hanno offerto un lavoro da dipendente, cosa faccio? Devo cancellarmi da Inarcassa?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

L’argomento è molto complesso a seguito di diverse sentenze nelle quali i giudici si sono espressi con opinioni diverse. Quindi a livello legislativo, al momento si sta aspettando che la cassazione si esprima in modo definitivo.  Secondo il regolamento interno di Inarcassa, nel momento che si diventa dipendenti viene a mancare il terzo requisito per rimanere iscritto (non essere soggetto ad altra forma previdenziale). Alcune delle sentenze ritengono che il professionista, in quanto iscritto ad un Ordine professionale, dovrebbe versare i contributi derivanti dal reddito libero professionale presso la cassa di riferimento dell’Ordine.
Mentre Inps, tramite la circolare n.72, e secondo il regolamento di Inarcassa, ritiene che tali contributi vadano versati a GSinps (Gestione Separata Inps). E’ da ricordare che in ogni caso, se si svolge il doppio lavoro (quindi si ha P.Iva), si deve continuare a versare il 4% ( contributo integrativo) ad Inarcassa e si deve trasmettere la dichiarazione dei redditi entro la di fine ottobre di ogni anno.

Aggiornamento:
l’ultima sentenza di cassazione n.3913/2019 – Si è espressa dicendo che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie non possono iscriversi ad Inarcassa. L’esclusione, hanno illustrato i giudici, dipende dall’articolo 3, comma 2, della Legge 179/1958, che ha istituito la Cassa di previdenza degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, nonché dallo Statuto di Inarcassa.
Queste norme non sono state abrogate dalla Legge 335/1995, che ha creato la nuova gestione separata per estendere la copertura assicurativa non solo a chi ne fosse completamente privo, ma anche a chi, svolgendo due diversi tipi di attività, fosse coperto dal punto di vista previdenziale solo per una delle due. Questo significa, ha chiarito la Cassazione, che il dipendente iscritto all’Inps, che svolge la libera professione di ingegnere come attività secondaria, deve iscriversi anche alla gestione separata dell’Inps, dove verserà il contributo soggettivo ricavato dal reddito libero/professionale, mentre l’integrativo andrà versato anche ad Inarcassa.

Se vi trovate in questo caso, vi invito a chiamarmi.

Quando posso/devo iscrivermi ad Inarcassa?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

Normalmente se si è un nuovo iscritto presso l’ordine di Modena, la segreteria dell’ordine provvede a comunicare i dati all’ente previdenziale che vi iscriverà d’ufficio.

Per iscriversi ad Inarcassa occorrono tre requisiti:
– essere abilitati alla professione ed essere iscritti presso un ordine professionale (arch. / ing.)
– essere in possesso di P.IVA
– non essere soggetto ad altra forma previdenziale

Se vado in pensione posso rimanere iscritto all’Ordine e continuare ad esercitare?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

Si può rimanere iscritti fin quando persistono le condizioni dettate dal regolamento RGP. 2012. Se si rimane iscritti all’Ordine e si continua ad avere la P.IVA si può continuare ad esercitare ed i contributi che si continueranno a versare ad Inarcassa verranno rivalutati ogni 5 anni o al momento della cancellazione definitiva se avviene prima dei 5 anni.

Sono pensionato di altro ente, posso iscrivermi ad inarcassa?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

Sì, se si rimane iscritti presso l’Ordine e si è in possesso di P.IVA.

Mi hanno detto che la mia pensione verrà calcolata con il sistema pro-rata, cosa significa?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

E’ un metodo di calcolo misto che si riferisce al periodo in cui si sono versati i contributi. In questo preciso momento storico i contributi si distinguono in Retributivi, tutti gli anni versati ante 2012 e Contributivi, tutti gli anni versati post 2012. Il loro valore a livello di montante contributivo differisce per il modo in cui i versamenti vengono calcolati. (si consiglia lo studio dell’art. 20.2 / art.26 RGP2012).

Se faccio domanda di pensione quando percepirò il primo assegno?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (art. 20.4). Per la ricezione del bonifico però si devono attendere i tempi di ufficio che variano a seconda della complessità del singolo caso. Ad esempio, se alla richiesta di pensione si accerta un debito, questo va prima saldato; Se si richiede una ricongiunzione con altro ente previdenziale si deve attendere che quest’ultimo trasmetta tutti i dati inerenti l’anzianità contributiva.

Quando posso andare in pensione?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

Dal 2012 scompaiono le diverse forme di pensione e rimane la sola Pensione di Vecchiaia unificata, alla quale si può accedere all’età di 66 anni  di età e 33 anni di contribuzione. (vedi Tab. I del RGP2012). Viene introdotta la Pensione Anticipata alla quale si può accedere con l’età anagrafica di 63 anni e 33 anni di contributi. Attenzione, la pensione anticipata prevede una percentuale di decurtazione (vedi Tab. M del regolamento). ATTENZIONE l’età di pensionamento aumenta di 3 mesi ogni anno a secondo degli incrementi della speranza di vita. Nel 2019 si può andare in pensione al compimento dei 66 anni e 3 mesi e 33 anni di contributi.

Nel 2015 all’età di 70 anni ho fatto domanda di pensione. Perché percepisco un assegno di pensione molto basso?

(Risponde la Delegata INARCASSA per gli Architetti di Modena – Arch. Natalia Leone)

All’età anagrafica di 70 anni, l’iscritto aveva maturato solo 27 anni di contribuzione, quindi non aveva raggiunto l’anzianità minima di 30 anni per il calcolo pro-rata dei contributi versati, ciò ha prodotto un calcolo totalmente contributivo dove anche i contributi versati ante 2012 (prima della riforma previdenziale) vengono calcolati con il metodo contributivo.  Si consiglia in questi casi di porre molta attenzione non solo all’età anagrafica ma anche a quella contributiva.

Si riporta stralcio del regolamento previdenziale 2012 : “ art.  20.1 – Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni ( e 3 mesi)” … “art.20.2  Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all’art. 26 del presente Regolamento”.

32.6 – Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, dal compimento del 70° anno di età e con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, si applica il calcolo pro rata di cui all’art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo.

 

Opinamento

Come si può richiedere un opinamento e quali sono i documenti necessari?

L’opinamento deve essere richiesto all’Ordine territoriale in cui si è iscritti.
Esiste sul sito dell’Ordine uno spazio dedicato alla documentazione necessaria e al Regolamento per l’emissione dei pareri della Commissione Compensi, a cui si rimanda per approfondimenti. E’ possibile sempre relazionarsi alla Segreteria dell’Ordine per chiarimenti nel caso non fosse sufficiente quanto presente nel sito.

Raggruppamenti temporanei tra professionisti

Quali sono gli obblighi, diritti e doveri tra appartenenti ad un raggruppamento temporaneo di professionisti architetti all’interno di una commessa per la progettazione e direzione lavori di un opera pubblica, ritenendo che la normativa non appare esaustiva sulle problematiche che possono insorgere all’interno del gruppo per la progettazione e la direzione lavori?

Parere espresso dal consulente legale dell’Ordine. Opportuno commentare alcuni aspetti di carattere generale.
In tema raggruppamenti temporanei fra professionisti la normativa di riferimento è riportata nell’art. 37 del D. lgs n.163/2006 e nell’art. 261 del D.P.R. n.2017/2010, cui si rinvia.
All’atto della costituzione del raggruppamento temporaneo, occorre conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, detto mandatario, cui compete la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei rimanenti componenti del raggruppamento, detti mandanti, nei confronti della stazione appaltante per tutti gli atti relativi all’appalto.
Ne deriva che l’Atto notarile di costituzione del raggruppamento deve precisare, oltre ai rapporti legati al mandato, anche le regole per gestire, all’interno del raggruppamento, quote e modalità di partecipazione allo stesso; a tal proposito va detto che la quota di partecipazione relativa ad un componente non deve, necessariamente, corrispondere alla medesima quota di competenze professionali di spettanza in base a quanto sancito dal Consiglio di Stato – Ad. Plenaria – con la sentenza n.7 del 30.1.2014.
Oltre a ciò, diritti e doveri dei componenti di un raggruppamento temporaneo fra professionisti chiamato a svolgere una prestazione di progettazione e/o direzione lavori di un’opera pubblica dovranno osservare le comuni regole dell’etica professionale riportate nel Codice Deontologico, relative allo specifico dei rapporti tra colleghi, cui si rinvia.

Società tra professionisti e studi associati

E’ ancora legittima la costituzione di associazioni tra professionisti, a fronte della abrogazione della L. 1815/1939 ad opera della L. 183/2011 che ha istituito le S.T.P. ? Viene segnalato che pervengono all’Ordine atti di associazioni professionali costituire recentemente per cui viene richiesto se sia ancora sussistente un obbligo di notifica all’Ordine da parte dei singoli associati e se l’Ordine ha ancora l’obbligo di registrare nell’Albo le associazioni dei propri iscritti ovvero se dovrebbe informare i propri iscritti che ad oggi sono previste altre forme di imprese associate e cioè le S.T.P.

Parere espresso dal consulente legale dell’Ordine. Occorre precisare che lo studio professionale associato, a seguito dell’abrogazione della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si porrà solo come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere, univocamente, finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).
Difatti, per gli studi associati costituiti dopo l’entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, saranno applicabili le sole disposizioni del Codice Civile, sulle associazioni non riconosciute, di cui agli artt. 36, 37 e 38.
Ne deriva che permarrà, comunque, l’obbligo di notifica all’Ordine da parte dei singoli associati rimanendo in capo ad esso l’onere di riportare nell’Albo le associazioni dei propri iscritti da considerare, per quanto detto, alla stregua di associazioni non riconosciute, ex artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.
Appare di conseguenza implicito che l’Ordine, nel segnalare l’abrogazione delle regole di cui alla Legge 1815/’39 sulle associazioni professionali e le limitazioni, ad oggi previste, per le neo istituende associazioni professionali, dovrà informare i propri iscritti sulle disposizioni di legge vigenti relative alle società fra professionisti.

In merito alle Società Tra Professionisti, è possibile costituire studi associati successivamente alla entrata in vigore della Legge 183/2011, che prevede l’abrogazione della previgente Legge 1815/1939?

Parere formulato dal consulente legale dell’Ordine. Occorre precisare che per gli studi associati costituiti dopo l’entrata in vigore della Legge 183/2011 e del D. M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, possono, comunque, applicarsi le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38, non abrogate e tuttora vigenti.
L’art. 36 del Codice civile dispone che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati e che dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione; l’articolo 37 del C. C. riguarda la costituzione del fondo comune, mentre l’art. 38 commenta la disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che compongono l’associazione.
Al riguardo, in base a costante giurisprudenza della Suprema Corte i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, per ciò, all’associazione tra loro costituita soltanto la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 25953 del 2007).
E’ stato anche precisato che i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, in toto, all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera ma conservano la rispettiva
legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (vedi Cass. 2007 n. 69904; Cass. 2003 n. 1342; Cass. 1989 n. 1405).
Le modalità di costituzione dello studio associato in base ai soli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile avrà, comunque, l’effetto di dover osservare, per tale modalità costitutiva, minori regole con la possibilità di sfuggire alle più stringenti previsioni individuate per le S.T.P.

Con riferimento ad un socio di uno studio associato che abbia lasciato lo studio dopo anni di attività e richieda la certificazione dei lavori eseguiti negli anni in cui era socio per poterli utilizzare come requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici, chi deve emettere la certificazione, se committente o studio associato, come comportarsi per quei lavori iniziati prima del tempo in cui il professionista diventasse socio o per quelli invece terminati dopo il recesso del socio, ed infine, dal momento che nelle certificazioni sono indicati gli importi dei lavori, come si possa contabilizzare la parte dei lavori rispetto al socio uscente.

Parere espresso dal consulente legale dell’Ordine. Occorre fare una premessa relativamente all’inquadramento giuridico dello studio associato.
Lo studio associato, costituitosi all’evidenza prima della riforma della L. 183/2011, rientra nel novero di quelle forme di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive.
Le regole dello studio associato, atteso che le norme utilizzabili non specificano dettagliatamente i rapporti associativi, debbono far riferimento alle modalità con cui erano regolati i rapporti interni intercorrenti tra i professionisti visto che dal quesito, come formulato, non è dato evincere se tali rapporti erano impostati su un piano di assoluta pariteticità – nelle quali gli associati si obbligano a prestare collaborazione professionale per lo svolgimento delle prestazioni affidate ai singoli ripartendo fra loro spese ed incarichi – o se le commesse andassero riferite ad affidamenti conferiti ad un singolo professionista, seppure componente dello studio associato.
Nel merito, in base a costante giurisprudenza di Cassazione, i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 25953 del 2007).
E’ stato anche precisato che i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, per questo, solo all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (vedi Cass. 2007 n. 69904; Cass. 2003 n. 1342; Cass. 1989 n. 1405).
A fronte di tale giurisprudenza, nel caso concreto, occorrerà verificare caso per caso ed in conformità delle regole concordate all’interno dello studio associato tutte le prestazioni svolte, ovvero l’esistenza o meno di un vincolo di solidarietà nell’espletamento delle prestazioni professionali che dovranno essere oggetto di certificazione.

Urbanistica - Edilizia

L’utilizzo di Google Earth è da considerarsi valido ai fini legali per la contestazione di abusi edilizi?

Recentemente un Comune ha comunicato alla proprietà la presenza di un abuso edilizio, consistente nella presenza di lucernari sulla copertura di un edificio, facendo esplicito riferimento all’utilizzo di Google Earth, senza eseguire alcun sopralluogo in loco. Questo ha portato alla segnalazione della presenza di 3 lucernari quando in realtà sono 4, ma uno non risulta visibile da Google Earth perché coperto da alberature. Sarebbe interessante sapere se l’utilizzo di detto strumento informatico, senza nessuna verifica reale, considerando che si tratta di immagini rappresentative di uno stato attuale di 1-2 anni precedenti, e che possono portare ad evidenti errori come evidenziato, è da considerarsi valido ai fini legali per la contestazione di abusi edilizi anche se modesti.

Abbiamo sottoposto il suo quesito all’avv. Giorgio Fregni.

Si allegano:

– parere

– giurisprudenza:

 

Varie

Quale è l’onorario per la consulenza alla compravendita di terreni?

Le prestazioni dei professionista devono riguardare esclusivamente le consulenze ed i pareri di carattere tecnico previsti dall’ordinamento professionale e relativi; pertanto, nel caso specifico, all’esame dello stato e della consistenza dei bene, alla sua stima ed alla valutazione delle sue prerogative urbanistiche-edilizie.I dati tecnici formulati dal professionista potranno essere usati come supporto dalla Committenza per le pratiche di compravendita o illustrati direttamente ad eventuali acquirenti segnalati dalla Committenza stessa.
L’onorario per la consulenza alla compravendita di terreni è stabilito a discrezione.
La discrezione potrà essere quantificata orientativamente sulla base delle vacazioni occorse e delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Non rientrano nelle prestazioni professionali dell’architetto le attività di carattere promozionale e di carattere immobiliaristico-commerciale finalizzate alla vendita dei terreni.
Pertanto, nel caso specifico, non riguardano la professione di architetto né le pratiche per “contattare gli operatori della zona per acclarare le possibilità di vendita dei diversi lotti” né quelle necessarie a “pervenire alla vendita dei diversi lotti di terreno edificabile” determinandone il prezzo di acquisto e le modalità di pagamento”.
Tali attività, di competenze esclusive di altre categorie professionali, non possono essere svolte dall’architetto nell’ambito della sua specifica attività professionale.