Richiesta certificati

(pagina in aggiornamento 26/11/2020)

Dal 15 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni)  ed è stato introdotto L’OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE.
L’art. 30-bis del decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni  imponendole anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
L’art. 2 ha soppresso la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (fac-simile pdf compilabile)

Dall’entrata in vigore della Legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 445/2000, ma ancor prima dalla Legge n. 15/1968, i cittadini hanno avuto la possibilità di sostituire le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come Autocertificazione.
Tali dichiarazioni, che non necessitano di autentiche e timbri da parte della Pubblica Amministrazione, non hanno alcun costo, e possono essere redatte sia su pagine bianche che su moduli appositamente predisposti e messi a disposizione su Internet, dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 devono essere obbligatoriamente accettate dalla P.A. e dai gestori di pubblici servizi, mentre per i privati tale obbligo non sussisteva; essi pertanto potevano accettarla a loro discrezione.
Questo comportava per i cittadini la necessità di procurarsi, quando richiesto dai privati, il certificato in originale, con una dispendiosa sequenza di passaggi sia in termini di tempo che di denaro.
Con un piccolo intervento contenuto nell’art. 30-bis del Decreto Semplificazioni (d.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020), è stato modificato l’art. 2 del d.P.R. n. 445/2000, rendendo obbligatorio anche per i privati accettare l’autocertificazione da parte dei cittadini.
L’obbligo da parte dei privati di accettare l’autocertificazione si traduce nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati dichiarati dal cittadino in modalità semplificata presso le P.A. che li detengono. Pertanto, se fino alle modifiche prima citate, un soggetto privato che si rivolgeva a un ufficio pubblico per avere contezza di un dato, non aveva altra possibilità che richiedere il certificato, da oggi i privati potranno richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico, qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.
La richiesta di verifica dovrà pertanto riportare un esplicito riferimento all’autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall’art. 71, e in tal modo si potrà avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato, qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.
Naturalmente, se espressamente richiesto, si potrà comunque richiedere il rilascio di un certificato o un’informativa, ricordando però che tale modalità è semplicemente sostitutiva o integrativa della verifica dell’autocertificazione.
Tutte le richieste di verifiche rivolte alla P.A. sono totalmente gratuite.

Le richieste di controlli e le relative risposte, dovrebbero avvenire preferibilmente per via telematica, posta elettronica o PEC, oppure tramite servizi online specifici per la verifica delle autocertificazioni aperti ai privati nell’ambito di accordi quadro per l’accesso ai dati delle P.A., previsti dall’art. 50 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Il rispetto della nuova normativa consentirà un notevole vantaggio in termini di tempo di denaro, i privati potranno avvalersi della possibilità di richiedere controlli dei dati autocertificati (controlli che non sono obbligatori ma a discrezione del privato che riceve la dichiarazione), inoltrando una richiesta via email o PEC al seguente indirizzo: oappc.modena@archiworldpec.it, utilizzando il modello in allegato o riportando nel testo del messaggio le medesime informazioni.

Si rammenta infine che i cittadini sono responsabili penalmente nei confronti di eventuali dichiarazioni false (art.76 del d.P.R. n.445/2000).

Di seguito si riporta l’elenco delle certificazioni che è possibile sostituire con l’autocertificazione:

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge/unito civilmente, dell’ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.Lgs. n.231/2001;
  25. qualità di vivenza a carico;
  26. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Cosa non può essere autocertificato:
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

L’ufficio responsabile per tutte le attività relative ai suddetti adempimenti è la Segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena – Via Ungaretti 20 – 41123 Modena – tel. 059 333929.

Elenco delle PEC degli iscritti all'Ordine di Modena

In base a quanto stabilito dall’art. 16 c. 7 della L. 28.01.09 n. 2, gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Per accedere all’elenco delle PEC degli iscritti all’Ordine di Modena [vai all’elenco], le P.A. possono richiedere username e password alla Segreteria dell’Ordine Architetti P.P.C. di Modena – Via Ungaretti 20 – 41126 Modena – tel. 059 333929 – fax 059 8341443 – ordine@ordinearchitetti.mo.it.