CASISTICHE PER LE QUALI E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTI DI CFP DA RICHIEDERE IN AUTOCERTIFICAZIONE
Si specifica che, in base all’art. 6.6 delle Linee Guida, in merito alla Validazione attività formativa a posteriori: non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al punto 6.7 delle stesse Linee Guida.
L’elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi da parte dell’iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale della formazione, nella sezione dedicata.
PERTANTO SE LA CASISTICA CHE SI VUOLE AUTO CERTIFICARE NON DOVESSE RIENTRARE TRA QUELLE PREVISTE, ALL’EVENTO NON POTRANNO ESSERE ASSEGNATI CREDITI FORMATIVI.
Si consiglia, in caso di iscrizione a corsi o seminari per i quali non è espressamente indicato il riconoscimento dei crediti formativi per gli architetti, di contattare preventivamente l’Ordine, oppure invitare l’ente organizzatore a mettersi in contatto con l’Ordine, al fine di verificare la possibilità di attivare la procedura di rilascio CFP.
Attività/eventi formativi elencati dall’art. 6.7 delle Linee Guida (in vigore dal 01/01/2024):
- corsi abilitanti e seminari di aggiornamento per mantenimento abilitazione (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l’attività professionale dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all’elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);
- Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea;
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere: “b” (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), “f” (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione), “g” (brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale), “i” (attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali);
- attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);
- esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Oppure per attività in assenza di protocolli d’intesa, ma svolte in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali;
- attività formativa svolta all’estero (corsi e seminari svolti all’estero, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa;
- corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali, ad esempio, Ministeri, Regioni, ENEA, CNR che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;
- corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento ad un Ordine Architetti.
L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l’istanza nella piattaforma formazione. Il credito richiesto dall’iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell’attività di verifica da parte dell’Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all’attribuzione dei CFP. L’autocertificazione riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state già accreditate da un Ordine territoriale.
RICHIESTE DI ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO
(art. 7 Linee Guida in vigore dal 01/01/2024):
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l’iscritto dall’attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione (scarica FAC-SIMILE) nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiarino di:
- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista sia di dipendente). A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).
Le esenzioni, sempre in riferimento ai commi precedenti, sono possibili anche a trienni conclusi solo a seguito di Delibera consiliare, motivata nella sua eccezionalità, e nel periodo della verifica amministrativa. Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere, tramite autocertificazione tramite piattaforma formazione, l’esonero per l’obbligo formativo.
L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.
FINE DELL’OBBLIGO FORMATIVO per il compimento del 70° anno di età
(art. 7 Linee Guida in vigore dal 01/01/2024):
L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.
INIZIO DELL’OBBLIGO FORMATIVO per i neo iscritti
(art. 4 Linee Guida in vigore dal 01/01/2024):
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.
Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
In caso di re iscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti re-iscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la re iscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare. In caso di re iscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.
COME INSERIRE LE ISTANZE/AUTOCERTIFICAZIONI?
Accedere alla piattaforma del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. (https://portaleservizi.cnappc.it/) tramite la procedura unificata di autenticazione utente.
Nella sezione “Crediti formativi”, selezionare “Crea nuova richiesta”: si aprirà un form da compilare.
Occorre fare attenzione nel campo “Data di riferimento” ad inserire la data di svolgimento dell’attività da validare perché tale data determina in che periodo verranno attribuiti i Crediti Formativi riconosciuti o il periodo di esonero.
Dopo avere completato l’inserimento, premere il pulsante “Invia”.
L’Ordine procederà all’autorizzazione della richiesta attraverso la piattaforma; si precisa che la documentazione a supporto delle richieste è obbligatoria (programma dell’evento, attestato di frequenza, ecc.).
L’elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi da parte dell’iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale della formazione, nella sezione dedicata.
SE LA CASISTICA CHE SI VUOLE AUTO CERTIFICARE NON DOVESSE RIENTRARE TRA QUELLE PREVISTE, ALL’EVENTO NON POTRANNO ESSERE ASSEGNATI CREDITI FORMATIVI.